Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: valore stimato appalto

Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 co. 4 Codice, necessario per individuare in maniera corretta la soglia ai sensi del comma 6, deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: importo totale pagabile al netto di IVA + eventuali rinnovi + qualsiasi forma di eventuale opzione (proroga tecnica art. 106 co. 11, quinto d'obbligo art. 106 co. 12). Sentita più volte ANAC, sono state date indicazioni in base alle quali nel valore del CIG non sono da ricomprendere la proroga tecnica e il quinto d'obbligo. A questo punto ci chiediamo quanti valori devono apparire nei documenti di gara: base d'asta, valore stimato ex art. 35, valore ai fini CIG ed eventuale contribuzione... Con il rischio che il CIG risulti essere sotto soglia e la procedura effettuata con le regole del sopra soglia. Gli Enti quale strada deve prendere per non incorrere in sanzioni ed operare in maniera trasparente?

Nel procinto di affidare a terzi una concessione di servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, appurato che in base al piano finanziario redatto, il valore della concessione è al di sotto della soglia di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice, ci si chiede se sia possibile attivare la gara per l'affidamento della concessione ai sensi del Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e precisamente avviare una procedura negoziata con invito a 5 soggetti, preceduta dall'emissione di UN AVVISO PUBBLICO di ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020. In altre parole: considerare la concessione sotto soglia, quindi andare all'art. 36 comma 2 del Codice e poi andare all'art. 1 comma 2 del DL semplificazioni il quale DEROGA all'art. 36 comma 2 del Codice. Tutto questo sarebbe comunque retto dall'art. 164 comma 1 del Codice sulle concessioni.

L'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 definisce le modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto.
Negli appalti di somministrazione di personale di cui al capo IV del d.lgs. 81/2015 la stazione appaltante versa all'agenzia di somministrazione due importi:
a) il costo contrattuale del personale somministrato, NON SOGGETTO AD IVA;
b) il compenso per l'agenzia di somministrazione (una percentuale sul costo di cui alla lettera a), SOGGETTO AD IVA
Il predetto articolo 35, al comma 14, stabilisce particolari modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto per alcuni appalti di servizi (es. servizi assicurativi e bancari).
Nulla viene disposto per la somministrazione di lavoro.
Siccome la parte sub a) (costo contrattuale del personale somministrato) è per l'agenzia di somministrazione un "costo" non comprimibile in quanto fisso che deve essere trasferito tal quale al lavoratore e agli enti previdenziali, riteniamo che il valore stimato dell'appalto debba essere calcolato solamente sulla voce b) con il quale l'agenzia di somministrazione deve fare fronte a tutti i costi di sua competenza (costi di ricerca del personale, costi della formazione, costi generali e amministrativi, ecc.) e nel quale ricavare il proprio utile d'impresa.
Questo similmente a quanto avviene per i servizi finanziari (es. mutuo) per i quali vengono considerati ai fini del valore stimato dell'appalto "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi" e non certo l'importo del prestito da restituire.
Chiediamo conferma della nostra interpretazione, oppure se nel valore dell'appalto debba essere compreso anche il valore degli stipendi ed oneri previdenziali del personale somministrato.
Cordiali saluti.

Entità contributo ANAC
QUESITO del 03/01/2023

Ho constatato che il contributo ANAC viene calcolato sul valore stimato dell'appalto e, dunque, valore a base d'asta più opzioni e rinnovi (ex art. 35 DLgs 50/2016) e non sul valore a base d'asta, in contrasto, a me pare, con quanto viene affermato nei Decreti in cui vengono fissati gli importi del contributo, da ultimo n. 830 del 2021, in cui si fa riferimento all'"importo a base di gara", che è cosa ben diversa, corrispondendo al solo valore del lotto senza opzioni. Come mai l'importo a base di gara viene confuso con il valore stimato della gara?

Procedura aperta per affidamento servizi con durata dell'appalto di 12 mesi. Previste in disciplinare n. 2 distinte opzioni di rinnovo di 12 mesi ciascuna.
Valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo dei n. 2 rinnovi.
E' ammissibile?
Grazie

Posto il dettato dell'art. 35 comma 14 del d.lgs. 50/2016 secondo cui per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo per il valore stimato dell'appalto per i servizi bancari e altri servizi finanziari è determinato da onorari, commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione; si chiede se il contributo (avente finalità istituzionale) versato dal tesoriere tramite iban sul c/c comunale debba essere ricompreso nel valore stimato dell'appalto.